Art. 68
LEGGE 11 luglio 1980, n. 312
In vigore dal 9 nov 1986
(Cumulo di impieghi)
Gli articoli 91 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, devono essere interpretati nel senso che il divieto di cumulo ivi previsto non si applica al personale docente dei conservatori di musica, nei limiti di cui al successivo .
L'esercizio contemporaneo dell'insegnamento nei conservatori di musica e di altre attività presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale è regolato dagli articoli che seguono.
Le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche ai docenti delle accademie di belle arti
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Storico versioni
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