Art. 32
LEGGE 11 luglio 1980, n. 312
In vigore dal 13 lug 1980
(Assistenti sociali utilizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale)
Gli assistenti sociali dipendenti dall'Ente italiano di servizio sociale assegnati, alla data del 30 aprile 1979, in relazione alla trattazione specializzata di particolari problemi dei lavoratori migranti e delle loro famiglie, a svolgere la propria attività presso gli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in base alla convenzione del 1 luglio 1967 e successivi rinnovi, in possesso dei diplomi di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e di quello di assistente sociale e di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di età, sono collocati, a domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa risoluzione ad ogni effetto del precedente rapporto, e su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nella categoria seconda del personale non di ruolo prevista dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni.
Al predetto personale compete dal 1 luglio 1978 lo stipendio annuo lordo iniziale previsto per la sesta qualifica funzionale, soggetto ad aumenti periodici biennali del 2,50 per cento.
L'eventuale differenza tra la retribuzione percepita a titolo di assegni a carattere fisso e continuativo presso l'Ente italiano di servizio sociale e lo stipendio spettante ai sensi del precedente comma sarà attribuita al personale interessato con assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti retributivi a qualsiasi titolo dovuti.
Nei confronti di detto personale si applica l' della legge 4 febbraio 1966, n. 32, con riduzione alla metà della anzianità di servizio richiesta per l'inquadramento in ruolo che compete nella posizione iniziale della qualifica di riferimento.
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