Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 9 lug 1980
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in base alle disposizioni contenute nel decreto-legge 25 febbraio 1980, n. 30. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 luglio 1980 PERTINI COSSIGA - REVIGLIO - LA MALFA - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: MORLINO
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