Art. XVI · Lasciapassare
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Art. XVI

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Lasciapassare

In vigore dal 18 lug 1980
Articolo XVI. (Lasciapassare) SEZIONE 37. Il Governo riconoscerà ed accetterà i lasciapassare delle Nazioni Unite rilasciati ai funzionari del Fondo, come documenti di viaggio validi ed equivalenti al passaporto ed assicurerà che le competenti autorità italiane ne siano debitamente informate.
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urn:nir:stato:legge:1980-05-23;289#art-a-xvi