Accordo
Art. XVI
16 / 22Lasciapassare
In vigore dal 18 lug 1980
Articolo XVI.
(Lasciapassare)
SEZIONE 37.
Il Governo riconoscerà ed accetterà i lasciapassare delle Nazioni Unite rilasciati ai funzionari del Fondo, come documenti di viaggio validi ed equivalenti al passaporto ed assicurerà che le competenti autorità italiane ne siano debitamente informate.
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