Art. XV · Funzionari del Fondo
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Art. XV

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Funzionari del Fondo

In vigore dal 18 lug 1980
Articolo XV. (Funzionari del Fondo) SEZIONE 32. I funzionari del Fondo godranno nel territorio e nei riguardi della Repubblica italiana dei seguenti privilegi e immunità: (a) immunità da arresto preventivo, eccetto in caso di flagranza o di reato che comporti una pena detentiva non inferiore ai due anni, nel qual caso le competenti Autorità italiane notificheranno immediatamente tale arresto al Presidente; (b) immunità dal sequestro del bagaglio ufficiale; (c) immunità dall'ispezione del bagaglio ufficiale e, se il funzionario è fra quelli previsti nella sezione 33, immunità dall'ispezione del bagaglio personale; (d) immunità giurisdizionale di qualsiasi genere per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che questa immunità sarà mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di essere funzionari del Fondo; (e) esenzione da ogni forma di imposta diretta sui salari, emolumenti e indennità pagati dal Fondo; (f) esenzione, per i funzionari che non abbiano la cittadinanza italiana, da ogni forma di tassazione diretta sul reddito derivante da fonti al di fuori della Repubblica italiana; (g) esenzione per se stessi, i propri coniugi e i familiari a carico, dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri; (h) esenzione dagli obblighi di servizio nazionale, purchè, per quanto riguarda coloro che hanno la cittadinanza italiana, tale esenzione sia limitata a quei funzionari che, in ragione delle loro funzioni, saranno stati elencati nominativamente su una lista compilata dal Presidente e approvata dal Governo; inoltre purchè, in caso di chiamata in servizio nazionale di funzionari aventi cittadinanza italiana ma non compresi nella lista, il Governo accordi, su richiesta del Presidente, quei rinvii temporanei alla chiamata di tali funzionari, che si rendessero necessari per evitare l'interruzione di un servizio essenziale; (i) per funzionari non aventi cittadinanza italiana, libertà di detenere, nel territorio della Repubblica italiana, o altrove, titoli esteri, conti in valuta estera ed altri beni mobili nonché, alle stesse condizioni dei cittadini italiani, beni immobili. Tali funzionari possono liberamente portare i loro titoli esteri e la loro valuta fuori della Repubblica italiana e, nel corso di ogni anno civile, possono effettuare trasferimenti all'estero, addebitando i conti da loro tenuti in lire italiane, per un ammontare che non superi un terzo del salario e delle indennità ricevute dal Fondo in quell'anno. Inoltre, alla fine del suo impiego presso il Fondo, ogni funzionario può portare fuori della Repubblica italiana, tramite gli organi autorizzati, senza proibizioni o restrizioni, i suoi fondi, nella stessa valuta e per lo stesso ammontare che egli ha ricevuto dal Fondo o che ha portato nella Repubblica italiana tramite organi autorizzati; (j) le stesse facilitazioni di rimpatrio e gli stessi diritti alla protezione da parte delle Autorità italiane per se stessi, i loro coniugi e familiari a carico, di cui godono i membri di missioni diplomatiche in periodi di tensione internazionale; (k) il diritto di importare, franco di dogana e di altre imposizioni, proibizioni e restrizioni sulle importazioni, al momento dell'assunzione iniziale del loro posto, i loro mobili ed effetti personali inclusa un'automobile, in una o più spedizioni successive, che saranno effettuate entro un periodo di tempo ragionevole e di importare successivamente in quantità ragionevole le necessarie aggiunte o ricambi per detti mobili ed effetti; (l) i funzionari delle categorie del personale del Fondo che sono considerate dal Fondo stesso equivalenti alle categorie professionale e superiore del sistema comune delle Nazioni Unite avranno diritto a: (i) importare, franco dogana e di altre imposizioni, proibizioni e restrizioni sulle importazioni, un automezzo ogni quattro anni e, dopo quattro anni dalla data del certificato di importazione emesso dalle Autorità italiane competenti, di nazionalizzare e vendere, franco di dogana, tale automezzo sul territorio della Repubblica italiana; (ii) esenzione dalla tassa di circolazione; (iii) un contingente di benzina o di altri carburanti e di oli lubrificanti in quantità e ai prezzi in uso per membri di missioni diplomatiche di rango equivalente. SEZIONE 33. Oltre ai privilegi e alle immunità specificate nella sezione 32: (a) al Presidente saranno accordati i privilegi e le immunità, le esenzioni e le facilitazioni concesse agli Ambasciatori capi di missione; (b) al Vice-Presidente o all'alto funzionario del Fondo che sostituisca il Presidente durante la sua assenza, sarà riconosciuto il rango di Ambasciatore; (c) agli altri alti funzionari del Fondo, designati dal Presidente in ragione delle loro responsabilità nella direzione delle attività del Fondo, saranno riconosciuti gli stessi privilegi, immunità e facilitazioni concesse al personale diplomatico di missioni accreditate presso il Governo della Repubblica italiana. Il livello di tali funzionari sarà concordato tra il Presidente e il Governo. SEZIONE 34. Ogni anno il Fondo comunicherà al Governo la lista dei suoi funzionari. SEZIONE 35. Il Governo rilascerà ai funzionari del Fondo, ai loro coniugi e ai familiari a carico che godano di privilegi, immunità e facilitazioni, una carta di identità speciale che attesti che il titolare di tale documento è un funzionario del Fondo, o il coniuge, o un familiare e che egli gode dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni previste nel presente articolo. SEZIONE 36. (a) I privilegi e le immunità previste dal presente articolo sono conferiti nell'interesse del Fondo e non a vantaggio personale degli interessati. Il Presidente toglierà l'immunità a qualsiasi funzionario in tutti i casi in cui, a suo giudizio, l'immunità impedisca il corso della giustizia e sempre che possa essere tolta senza pregiudizio degli interessi del Fondo. Nel caso del Presidente, ogni decisione in materia di revoca della sua immunità verrà presa dal Consiglio di amministrazione del Fondo; (b) il Fondo e i suoi funzionari coopereranno in ogni occasione con le Autorità italiane competenti per facilitare la buona amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza dei regolamenti di polizia per evitare qualsiasi abuso dei privilegi e delle immunità concesse ai sensi del presente articolo.
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