Art. XIX · Emendamenti
Accordo

Art. XIX

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Emendamenti

In vigore dal 18 lug 1980
Articolo XIX. (Emendamenti) SEZIONE 40. Su richiesta del Fondo o del Governo, potranno aver luogo consultazioni per eventuali emendamenti del presente Accordo. Ogni emendamento dovrà essere concordato.
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