Accordo
Art. XIX
19 / 22Emendamenti
In vigore dal 18 lug 1980
Articolo XIX.
(Emendamenti)
SEZIONE 40.
Su richiesta del Fondo o del Governo, potranno aver luogo consultazioni per eventuali emendamenti del presente Accordo. Ogni emendamento dovrà essere concordato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-05-23;289#art-a-xix