Art. XIV · Esperti incaricati di missioni o in servizio presso organi sussidiari del Fondo e funzionari di organizzazioni
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Art. XIV

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Esperti incaricati di missioni o in servizio presso organi sussidiari del Fondo e funzionari di organizzazioni

In vigore dal 18 lug 1980
Articolo XIV. (Esperti incaricati di missioni o in servizio presso organi sussidiari del Fondo e funzionari di organizzazioni) SEZIONE 28. Le seguenti categorie di persone godranno sul territorio e nei riguardi della Repubblica italiana, dei privilegi e delle immunità seguenti nella misura necessaria all'effettivo esercizio delle loro funzioni: (i) esperti che non siano funzionari del Fondo ai sensi dell'articolo XV e che compiano missioni ufficiali per conto del Fondo o prestino servizio presso organi sussidiari del Fondo; (ii) funzionari di organizzazioni intergovernative diverse da quelle indicate all'articolo XV, di istituzioni internazionali e di organizzazioni non statali in visita alla sede centrale per affari ufficiali o per partecipare a riunioni. Il Presidente comunicherà al Governo i nomi di tali persone nella misura del possibile anticipatamente. (a) Immunità dell'arresto preventivo, eccetto in caso di flagranza o di reato che comporti una pena detentiva non inferiore ai due anni; in tal caso le competenti autorità italiane notificheranno immediatamente tale arresto al Presidente; (b) immunità dal sequestro del loro bagaglio ufficiale; (c) immunità giurisdizionale di qualsiasi genere per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, essendo inteso che questa immunità sarà mantenuta anche dopo che le persone interessate abbiano cessato di svolgere missioni per conto del Fondo o presso i suoi Organi sussidiari, o abbiano cessato di essere presenti alla sede centrale o di partecipare a riunioni convocate dal Fondo; (d) inviolabilità delle loro carte e documenti ufficiali; (e) esenzione per sè e per i coniugi dalle restrizioni sull'immigrazione, dalle formalità di registrazione degli stranieri e dagli obblighi di servizio nazionale; (f) le stesse facilitazioni, in materia di restrizioni valutarie e di cambio, accordate ai rappresentanti di Governi esteri in missioni ufficiali temporanee; (g) le stesse immunità e facilitazioni per ciò che riguarda i loro bagagli personali ed ufficiali, accordate ai membri di rango equivalente delle rappresentanze diplomatiche accreditate presso il Governo della Repubblica italiana. SEZIONE 29. Nel caso in cui l'incidenza di una qualsiasi forma di imposta sia subordinata alla durata del soggiorno della persona gravata, i periodi durante i quali le persone indicate nel presente articolo si trovino sul territorio della Repubblica italiana per l'esercizio delle loro funzioni, non saranno calcolati. SEZIONE 30. Le persone indicate alla sezione 28, aventi cittadinanza italiana o residenza permanente nella Repubblica italiana, godranno soltanto dei privilegi e delle immunità previste in materia di immunità giurisdizionale e di inviolabilità per gli atti ufficiali da esse compiuti nell'esercizio delle loro funzioni. SEZIONE 31. I privilegi e le immunità previste in questo articolo sono conferite nell'interesse del Fondo e non a vantaggio personale degli interessati. Il Fondo toglierà l'immunità di tali persone in tutti i casi in cui, a suo giudizio, l'immunità dovesse impedire il corso della giustizia e sempre che tale immunità possa essere tolta senza pregiudizio degli interessi del Fondo.
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