Accordo
Art. XII
12 / 22Uffici degli Stati Membri, delle Organizzazioni intergovernative e di istituzioni finanziarie
In vigore dal 18 lug 1980
Articolo XII.
(Uffici degli Stati Membri, delle Organizzazioni intergovernative e di istituzioni finanziarie)
SEZIONE 21.
Allo scopo di facilitare i collegamenti con il Fondo il Governo non porrà alcun ostacolo all'apertura a tale scopo sul territorio della Repubblica italiana di:
(a) uffici che possano venire istituiti dagli Stati Membri; o
(b) uffici di organizzazioni intergovernative e di istituzioni finanziarie che cooperino con il Fondo.
SEZIONE 22.
(a) Gli uffici che possono essere istituiti ai sensi della sezione 21 (a) godranno degli stessi privilegi accordati alle missioni diplomatiche nella Repubblica italiana. Tali privilegi sono accordati a condizione che i locali degli uffici non vengano usati in alcun modo incompatibile con l'esercizio delle funzioni dell'ufficio e a condizione che il Governo, pur essendo libero di prendere le misure necessarie per la propria protezione, consulterà o disporrà la consultazione dello Stato Membro in questione in maniera appropriata, allo scopo di assicurare che tali misure non interferiscano con il normale funzionamento dell'ufficio;
(b) le persone addette a qualsiasi ufficio che possa venire istituito in conformità alla sezione 21 (a) inclusi i rappresentanti dei membri e membri supplenti del Consiglio esecutivo del Fondo di stanza nella Repubblica italiana godranno degli stessi privilegi e immunità accordati dal Governo ai membri delle missioni diplomatiche di rango equivalente accreditati presso il Governo della Repubblica italiana. Questi privilegi e immunità sono accordati a condizione che, in caso di grave e manifesta violazione del diritto penale in vigore sul territorio della Repubblica italiana o di grave e manifesta interferenza negli affari interni della Repubblica italiana, commesse al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni ufficiali da una persona che goda dell'immunità di giurisdizione, la persona in questione sia richiamata o la sua immunità revocata;
(c) i privilegi e le immunità menzionati nella lettera (b) saranno accordati alle persone addette agli uffici istituiti dagli Stati Membri con i quali la Repubblica italiana non ha relazioni diplomatiche limitatamente alla sede centrale, alla loro residenza ed agli uffici al di fuori della sede centrale, nel percorso tra la sede centrale e tali residenze ed uffici e in transito per ragioni d'ufficio da e per Stati esteri;
(d) una persona che sia cittadino italiano o permanentemente residente nella Repubblica italiana può essere addetta ad un ufficio istituito ai sensi della sezione 21 (a) solo previa consultazione col Governo e gode dei privilegi e delle immunità previsti dalla presente sezione, limitatamente all'immunità giurisdizionale e all'inviolabilità per atti ufficiali da lui compiuti nell'esercizio delle sue funzioni;
(e) allorquando uno Stato Membro desideri assegnare ad un ufficio istituito ai sensi della sezione 21 (a) una persona che non è membro di una missione diplomatica accreditata presso il Governo, il predetto Stato Membro deve anzitutto chiedere tramite il Presidente il parere del Governo su tale incarico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-05-23;289#art-a-xii