Accordo
Art. XI
11 / 22Transito e soggiorno
In vigore dal 18 lug 1980
Articolo XI.
(Transito e soggiorno)
SEZIONE 19.
(a) Il Governo adotterà tutte le misure necessarie per facilitare l'entrata, il soggiorno nella e la partenza dalla Repubblica italiana delle persone qui appresso elencate indipendentemente dalla loro nazionalità e non porrà alcun ostacolo al loro transito per o dalla sede centrale, accordando loro, se necessario, la sua protezione durante il tragitto:
(i) i funzionari del Fondo, le loro famiglie e altri membri del nucleo familiare ai quali si applica la sezione 33 (a), (b) e (c), essendo inteso che agli altri membri del nucleo familiare non compresi nella predetta disposizione verranno accordate ragionevoli facilitazioni in conformità con le procedure consuetudinarie;
(ii) i rappresentanti di Stati Membri e non Membri, in visita alla sede centrale per affari ufficiali e i membri delle loro famiglie;
(iii) esperti che compiano missioni ufficiali per conto del Fondo o che appartengano ad organi sussidiari del Fondo e i loro coniugi; (iv) funzionari delle Nazioni Unite, delle loro istituzioni specializzate e dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica e funzionari di altre organizzazioni intergovernative, di istituzioni internazionali e di organizzazioni non governative, in visita alla sede centrale per affari ufficiali;
(v) rappresentanti della stampa o di altri mezzi di informazione accreditati dal Fondo dopo aver consultato il Governo;
(vi) altre persone invitate alla sede centrale del Fondo per affari ufficiali. Il Presidente comunicherà al Governo i nomi di tali persone, nella misura del possibile, preventivamente;
(b) la presente sezione non è applicabile in caso di interruzione generale dei trasporti, nel qual caso vige il disposto della sezione 7 (a) e non potrà neppure intralciare l'applicazione generale delle leggi sull'esercizio dei mezzi di trasporto;
(c) qualsiasi visto che possa rendersi necessario per le persone indicate alla lettera (a) sarà accordato gratuitamente e il più rapidamente possibile;
(d) nessuna attività svolta per conto del Fondo nella loro qualità ufficiale dalle persone indicate alla lettera (a) potrà costituire motivo per impedire il loro ingresso nella Repubblica italiana o per esigere che esse lascino il suo territorio;
(e) nessuna delle persone indicate alla lettera (a) potrà essere invitata a lasciare il territorio della Repubblica italiana, se non in caso di abuso del diritto di soggiorno nell'esercizio di attività non connesse alle sue funzioni ufficiali:
(i) se il Governo ritiene che tale abuso sia avvenuto prima che sia stata iniziata qualsiasi azione per invitare una persona a lasciare il territorio della Repubblica italiana, esso consulterà il Presidente e se la persona è un rappresentante di uno Stato Membro o di uno Stato non Membro, esso consulterà anche o predisporrà la consultazione del Governo dello Stato Membro o dello Stato non Membro in questione;
(ii) se l'azione di espulsione viene promossa nei confronti di una delle persone indicate alla lettera (a), il Presidente avrà diritto di comparire o di essere rappresentato in tale azione in nome e per conto della persona contro la quale è stata promossa l'azione;
(iii) le persone che godono dei privilegi e delle immunità diplomatiche ai sensi delle sezioni 22 (b) o 33 (c) non potranno essere invitate a lasciare il territorio della Repubblica italiana se non con la procedura in uso per i membri di rango equivalente delle rappresentanze diplomatiche accreditate presso al Governo della Repubblica italiana;
(f) La presente sezione non esonera dall'obbligo di produrre, su richiesta, le prove atte a stabilire che le persone che reclamano i diritti accordati da questa sezione rientrino nelle categorie indicate alla lettera (a) e non esonera nemmeno dalla giusta applicazione della quarantena e dei regolamenti sanitari.
SEZIONE 20.
Il Presidente e le competenti Autorità italiane, su richiesta dell'uno o delle altre, si consulteranno sulle misure da adottare per facilitare l'ingresso nel territorio della Repubblica italiana e l'uso dei mezzi di trasporto disponibili, alle persone provenienti dall'estero che desiderino visitare la sede centrale che non godano dei privilegi accordati dalla sezione 19.
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