Art. VIII · Comunicazioni e trasporti
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Art. VIII

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Comunicazioni e trasporti

In vigore dal 18 lug 1980
Articolo VIII. (Comunicazioni e trasporti) SEZIONE 12. (a) Tutte le comunicazioni dirette al Fondo o a qualunque dei suoi funzionari presso la sede centrale e tutte le comunicazioni ufficiali esterne trasmesse dal Fondo con qualsiasi mezzo o sotto qualsiasi forma, non saranno soggette a censura o ad altre forme di intercettazione o di ingerenza. La presente sottosezione si estende anche, fra l'altro, alle pubblicazioni, dati elaborati da computers, fotografie, cinematografie, pellicole e registrazioni sonore; (b) il Fondo avrà diritto di usare cifrari e di spedire e ricevere comunicazioni ufficiali a mezzo di corrieri o di valigie sigillate, che godranno degli stessi privilegi ed immunità dei corrieri diplomatici e delle valigie diplomatiche; (c) nessuna disposizione della presente sezione potrà essere interpretata nel senso di precludere l'adozione di misure di sicurezza da convenirsi tra il Fondo e il Governo. SEZIONE 13. (a) il Fondo godrà, per le sue comunicazioni ufficiali, di un trattamento non meno favorevole di quello accordato dal Governo a qualsiasi altro Governo, comprese le missioni diplomatiche accreditate presso il Governo della Repubblica italiana, per quanto concerne le precedenze e le tariffe postali telegrafiche, radio-telegrafiche, di telefoto, telefoniche e di altre comunicazioni ed anche in materia di tariffe di stampa per informazioni alla stampa e alla radio; (b) il Fondo può installare presso la sede centrale circuiti di telecomunicazione da punto a punto e impianti radio rice-trasmittenti ad onde corte. SEZIONE 14. Il Fondo avrà diritto, nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali, di servirsi delle ferrovie dello Stato e di altri trasporti pubblici a tariffe non superiori a quelle generalmente accordate alle amministrazioni statali italiane per il trasporto di persone o merci.
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