Art. VI · Beni appartenenti al Fondo
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Art. VI

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Beni appartenenti al Fondo

In vigore dal 18 lug 1980
Articolo VI (Beni appartenenti al Fondo) SEZIONE 8. Il Fondo e i suoi beni, ovunque situati e da chiunque posseduti godranno dell'immunità di giurisdizione, tranne in quei casi particolari, in cui il Fondo stesso vi abbia rinunciato espressamente. La rinuncia all'immunità di giurisdizione non comporterà necessariamente la rinuncia all'immunità dall'esecuzione delle sentenze, per la quale sarà necessaria una separata rinuncia. SEZIONE 9. I beni di proprietà del Fondo, ovunque situati e da chiunque posseduti, saranno esenti da perquisizione, requisizione, confisca, esproprio e da qualsiasi altra forma di intervento, sia esso a seguito di azione esecutiva, amministrativa, giudiziaria o legislativa. SEZIONE 10. Gli archivi del Fondo ed in generale tutti i documenti che gli appartengono o che siano in suo possesso, saranno inviolabili ovunque siano situati e da chiunque siano posseduti.
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