Accordo
Art. II
2 / 22Sede centrale
In vigore dal 18 lug 1980
Articolo II.
(Sede centrale)
SEZIONE 3.
Il Governo fornirà o farà in modo che siano messi a disposizione del Fondo, finché avrà sede in Roma, locali adeguati e servizi necessari al suo funzionamento. Detti locali saranno forniti a titolo gratuito, eccezion fatta per quelle spese menzionate alle lettere (c) e (d) della presente sezione. In adempimento di questa disposizione: (a) il Governo assisterà il Fondo per la locazione dell'immobile descritto nell'Allegato al presente Accordo. In particolare rimborserà al Fondo ogni corrispettivo pagato per tale locazione;
(b) il Governo sosterrà tutte le spese della fornitura di mobili ed attrezzature, inclusa quella necessaria per l'interpretazione simultanea e per le comunicazioni interne, nonché per l'installazione degli impianti di telecomunicazioni e per i servizi pubblici, e per le modifiche e la ristrutturazione dell'immobile indicato alla lettera (a). Tutti i beni e tutte le attrezzature a tal uopo forniti rimarranno di proprietà del Governo. Il Fondo Parteciperà ad ogni decisione riguardante la ristrutturazione, l'arredamento e l'attrezzatura di tale immobile;
(c) il Fondo sosterrà le spese di manutenzione ordinaria dei locali, compreso il mobilio, delle attrezzature e di altri servizi ed inoltre delle comunicazioni e dei servizi pubblici nella loro totalità;
(d) il Fondo provvederà a stipulare un'assicurazione in copertura di ogni responsabilità civile riguardo all'immobile descritto in Allegato;
(e) il Fondo e il Governo controlleranno l'adeguatezza dei locali e dei servizi forniti al Fondo ai sensi delle lettere (a) e (b) in base alle necessità del Fondo stesso, ad una data ritenuta opportuna da ambo le parti.
Storico versioni
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