Art. I · Definizioni
Accordo

Art. I

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Definizioni

In vigore dal 18 lug 1980
ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL FONDO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO RELATIVO ALLA SEDE PROVVISORIA DEL FONDO Articolo I. (Definizioni) SEZIONE 1. Nel presente Accordo: (a) l'espressione "Fondo" significa il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo;. (b) l'espressione "il Governo" significa il Governo della Repubblica italiana; (c) l'espressione "Presidente" significa il Presidente del Fondo e, in sua assenza, il funzionario da lui designato per sostituirlo; (d) l'espressione "le Autorità italiane competenti" significa le Autorità nazionali e altre della Repubblica italiana, competenti a seconda dei casi e in conformità alle leggi e agli usi della Repubblica italiana; (e) l'espressione "sede centrale" significa: (i) qualsiasi terreno o edificio appartenente al Fondo, da esso preso in locazione o in prestito o in altro modo a sua disposizione sul territorio della Repubblica italiana allo scopo di stabilirvi la propria sede provvisoria: (ii) ogni altro terreno o edificio sul territorio della Repubblica italiana che sia temporaneamente usato col consenso del Governo, e per la durata di tale uso, per riunioni convocate dal Fondo; (f) l'espressione "stato Membro" significa ogni Stato o gruppo di Stati che è membro del Fondo; (g) l'espressione "Stato non Membro" significa ogni Stato o gruppo di Stati non membro del Fondo; (h) l'espressione "beni del Fondo" significa tutti i beni, ivi compresi i fondi, le entrate e gli altri averi appartenenti al Fondo o in suo possesso o da esso amministrati per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali; (i) l'espressione "archivi del Fondo" include gli atti, la corrispondenza, i documenti, i manoscritti, le fotografie, le cinematografie, le pellicole e le registrazioni sonore di proprietà del Fondo o in suo possesso per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali; (j) l'espressione "funzionari del Fondo" include il presidente e tutto il personale del Fondo nominato da lui o in suo nome. SEZIONE 2. Salvo diverse disposizioni ogni riferimento al presente Accordo includerà ogni accordo suppletivo concluso conformemente alla Sezione 38.
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