Art. 5

Art. 5

5 / 7
In vigore dal 9 ott 2010
1. In relazione a urgenti necessità per la difesa nazionale, il Servizio di assistenza al volo previsto dalla presente legge può essere assunto dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 21 del codice dell'ordinamento militare.

Note all'articolo

  • Il D.LGS. 15 marzo 2010, n. 66 ha disposto (con l'art. 2268, comma 1, numero 760) l'abrogazione dell'art. 5.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1980-05-23;242#art-5