Art. 8 · LEGGE 30 aprile 1980, n. 149

Art. 8

LEGGE 30 aprile 1980, n. 149

In vigore dal 15 mag 1980
Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche e amministrative dai fondi iscritti, rispettivamente per competenza e cassa, al capitolo n. 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 a capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli estranei all'Amministrazione, missioni, premi, indennità e competenze varie alle forze di polizia, trasferte e trasporto delle forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1980-04-30;149#art-8