Art. 74 · LEGGE 30 aprile 1980, n. 149

Art. 74

LEGGE 30 aprile 1980, n. 149

In vigore dal 15 mag 1980
Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare è fissato, per l'anno finanziario 1980, come appresso: a) militari specializzati: Esercito............ n. 21.000 Marina.............. n. 14.000 Aeronautica......... n. 34.300 b) militari aiuto-specialisti: Esercito............ n. 40.000 Marina.............. n. 16.000 Aeronautica......... n. 19.800 Il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti - da mantenere in servizio a norma dell', secondo comma, della legge 21 maggio 1960, n. 556, è stabilito, per l'anno finanziario 1980, in 50 unità. Il numero massimo degli ufficiali di complemento della marina militare da trattenere in servizio a norma dell' della legge 29 giugno 1961, n. 575, è stabilito, per l'anno finanziario 1980 come appresso: sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti ... n. 30 guardiamarina............... n. 60 Il numero massimo degli ufficiali di stato maggiore di complemento della marina militare piloti da mantenere in servizio a norma dell' della legge 21 febbraio 1963, n. 249, è stabilito, per l'anno finanziario 1980, in 80 unità. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma volontaria a norma dell' della legge 28 marzo 1968, n. 371, e stabilito, per l'anno finanziario 1980, come appresso: Esercito (compresi i carabinieri). . n. 100 Aeronautica. . . . . . . . . . . . . n. 90
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