Art. 50
LEGGE 30 aprile 1980, n. 149
In vigore dal 15 mag 1980
È stabilito, per l'anno finanziario 1980, il limite di impegno di lire 500.000.000 per pagamenti differiti relativi a sovvenzioni e contributi dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457.
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