Art. 4 · LEGGE 30 aprile 1980, n. 149

Art. 4

LEGGE 30 aprile 1980, n. 149

In vigore dal 20 ott 1980
Ai sensi dell', primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle attribuzioni demandategli per legge, impegna ed ordina le spese iscritte nelle rubriche dal n. 2 al n. 24 e nn. 37 e 38 dello stato di previsione del Ministero del tesoro .
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