Art. 23 · LEGGE 30 aprile 1980, n. 149

Art. 23

LEGGE 30 aprile 1980, n. 149

In vigore dal 15 mag 1980
Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall' della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco n. 5 annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.
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