Art. 26

Art. 26

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In vigore dal 28 apr 1980
Il Ministero dei lavori pubblici d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia, per il completamento del piano di ammodernamento degli edifici penitenziari, è autorizzato ad approntare procedure di appalto concorso per la costruzione di nuovi istituti di prevenzione e pena. Si applicano le norme di cui all' del regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1396, convertito nella legge 27 maggio 1926, n. 1013. Il parere della commissione, di cui allo stesso articolo, è sostitutivo di ogni altro parere. Gli istituti nonché l'onere finanziario saranno indicati dal Ministero di grazia e giustizia di concerto con quelli dei lavori pubblici e del tesoro.
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