Art. 21

Art. 21

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In vigore dal 28 apr 1980
Il contributo dello Stato alla gestione ordinaria della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria e al Fondo pensioni lavoratori dipendenti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, previsto dall' della legge 20 maggio 1975, n. 164, è stabilito, per l'anno finanziario 1980, in L. 80.000.000.000.
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