Art. 8 · Navigazione marittima ed aerea
Convenzione

Art. 8

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Navigazione marittima ed aerea

In vigore dal 15 giu 1980
Navigazione marittima ed aerea 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente derivanti dall'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale sono tassabili soltanto in detto Stato. 2. Quando in conformità dell' un'impresa di uno Stato contraente esercente la navigazione marittima in traffico internazionale può essere tassata nell'altro Stato contraente, l'imposta applicata in detto altro Stato deve essere ridotta del 50 per cento del suo ammontare. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano parimenti agli utili derivanti alle imprese impegnate in attività di trasporto marittimo ed aereo dalla partecipazione a "pools" marittimi o aerei di qualsiasi genere.
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urn:nir:stato:legge:1980-04-02;202#art-c-8