Art. 3 · Definizioni di carattere generale
Convenzione

Art. 3

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Definizioni di carattere generale

In vigore dal 15 giu 1980
Definizioni di carattere generale 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) il termine "Thailandia" designa il Regno di Thailandia; b) il termine "Italia" designa la Repubblica d'Italia; c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano come il contesto richiede la Thailandia oppure l'Italia; d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società, le associazioni di persone e ogni ente che è considerato unità tassabile dalla legislazione fiscale vigente in ciascuno degli Stati contraenti; e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente ed un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; g) l'espressione "autorità competente" designa: 1. per quanto concerne la Thailandia, il Ministro delle finanze o il suo rappresentante autorizzato; 2. per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle finanze. 2. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
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