Art. 29 · Denuncia
Convenzione

Art. 29

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Denuncia

In vigore dal 15 giu 1980
Denuncia La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione, per via diplomatica, non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In tal caso, la Convenzione cesserà di avere efficacia con riferimento ai redditi o agli utili imponibili relativi all'anno o al periodo contabile d'imposta che inizia il, o successivamente al 1 gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello in cui la notifica è stata fatta. IN FEDE DI CIÒ i sottoindicati, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione. FATTA in duplice esemplare a Bangkok il 22 dicembre 1977 nelle lingue inglese, italiana e thailandese, avendo tutti i testi uguale valore e prevalendo il testo inglese in caso di dubbio. Per il Governo della Thailandia Wonge POLNIKORN Vice Ministro degli affari esteri Per il Governo dell'Italia Mario PRUNAS Ambasciatore
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