Art. 20 · Professori e insegnanti
Convenzione

Art. 20

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Professori e insegnanti

In vigore dal 15 giu 1980
Professori e insegnanti I professori e gli insegnanti i quali soggiornano temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente, per insegnare o condurre ricerche presso una università, collegio, scuola od altro istituto d'istruzione di proprietà del Governo o di organizzazioni non aventi fini di lucro e che sono, o erano immediatamente prima del soggiorno, residenti dell'altro Stato contraente sono esenti da imposta nel detto primo Stato contraente relativamente alle remunerazioni ricevute per tale insegnamento o ricerca.
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