Art. 19 · Funzioni pubbliche
Convenzione

Art. 19

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Funzioni pubbliche

In vigore dal 15 giu 1980
Funzioni pubbliche 1. Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione od ente locale nell'esercizio di funzioni di carattere pubblico, sono imponibili in questo Stato. 2. Le disposizioni degli si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di attività commerciali o industriali esercitate da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.
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urn:nir:stato:legge:1980-04-02;202#art-c-19