Convenzione
Art. 1
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In vigore dal 15 giu 1980
CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA D'ITALIA ED
IL REGNO DI THAILANDIA PER EVITARE LE
DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI
IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO.
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'ITALIA ed
IL GOVERNO DEL REGNO DI THAILANDIA
Desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito,
Hanno convenuto quanto segue:
Soggetti
La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-04-02;202#art-c-1