Art. 5 · LEGGE 2 aprile 1980, n. 127

Art. 5

LEGGE 2 aprile 1980, n. 127

In vigore dal 27 apr 1980
Perequazione automatica Con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno l'importo delle pensioni erogate dall'Ente potrà essere aumentato, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio nazionale dell'Ente, di una misura percentuale, stabilita in relazione alla variazione dell'indice del costo della vita calcolato in base ai dati ISTAT, pari a quella stabilita per le gestioni speciali dei lavoratori autonomi dell'INPS. L'aumento di cui al comma precedente ha effetto purchè il trattamento pensionistico sia in atto da almeno dodici mesi. Nei confronti delle ostetriche titolari di più trattamenti pensionistici, l'aumento di cui al primo comma o altro analogo aumento collegato al costo della vita, è dovuto una sola volta ed è a carico della gestione che eroga il trattamento di importo più elevato.
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