Art. 2
LEGGE 2 aprile 1980, n. 127
In vigore dal 27 apr 1980
Condizioni per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia
Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento dell'età di sessanta anni, con almeno quindici anni di contribuzione.
Le iscritte possono continuare nel versamento dei contributi fino e non oltre il sessantacinquesimo anno di età e sempre che non abbiano raggiunto quaranta anni di contribuzione.
Per anni di contribuzione si intendono gli anni per i quali la iscritta ha presentato la denuncia e versato i contributi a norma dell' della presente legge.
Il trattamento di pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale, raggiunte le condizioni richieste, l'iscritta presenta all'Ente la domanda.
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