Art. 5
LEGGE 2 aprile 1980, n. 123
In vigore dal 23 apr 1980
Il comitato di settore di cui all'articolo 7, n. 5), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, assume la denominazione di comitato di settore per i beni librari.
È costituito il comitato di settore per gli istituti culturali i cui compiti sono fissati dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.
Il primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, è sostituito dal seguente:
"Sono costituiti i seguenti comitati di settore, composti ciascuno di otto membri scelti tra quelli di cui alle lettere b), c), d), f), g), h) ed i) dell':
1) comitato di settore per i beni ambientali e architettonici;
2) comitato di settore per i beni archeologici;
3) comitato di settore per i beni storici ed artistici;
4) comitato di settore per i beni archivistici;
5) comitato di settore per i beni librari;
6) comitato di settore per gli istituti culturali".
Nella prima applicazione della presente legge, i membri di cui alla lettera i) prevista dal precedente durano in carica sino alla scadenza dei membri del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali in carica all'entrata in vigore della presente legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-04-02;123#art-5