Art. 5 · LEGGE 2 aprile 1980, n. 123

Art. 5

LEGGE 2 aprile 1980, n. 123

In vigore dal 23 apr 1980
Il comitato di settore di cui all'articolo 7, n. 5), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, assume la denominazione di comitato di settore per i beni librari. È costituito il comitato di settore per gli istituti culturali i cui compiti sono fissati dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. Il primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, è sostituito dal seguente: "Sono costituiti i seguenti comitati di settore, composti ciascuno di otto membri scelti tra quelli di cui alle lettere b), c), d), f), g), h) ed i) dell': 1) comitato di settore per i beni ambientali e architettonici; 2) comitato di settore per i beni archeologici; 3) comitato di settore per i beni storici ed artistici; 4) comitato di settore per i beni archivistici; 5) comitato di settore per i beni librari; 6) comitato di settore per gli istituti culturali". Nella prima applicazione della presente legge, i membri di cui alla lettera i) prevista dal precedente durano in carica sino alla scadenza dei membri del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali in carica all'entrata in vigore della presente legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1980-04-02;123#art-5