Art. 4 · LEGGE 2 aprile 1980, n. 123

Art. 4

LEGGE 2 aprile 1980, n. 123

In vigore dal 23 apr 1980
All', secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, è aggiunta la seguente lettera: "i) di 8 membri di cui 6 eletti dai rappresentanti degli enti di cui alla tabella e 2 scelti dal Ministero per i beni culturali e ambientali in rappresentanza degli altri enti".
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