Art. 3 · LEGGE 2 aprile 1980, n. 122

Art. 3

LEGGE 2 aprile 1980, n. 122

In vigore dal 23 apr 1980
Il Ministro della marina mercantile riferisce ogni sei mesi al Parlamento, con una apposita relazione, sullo stato di attuazione della presente legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1980-04-02;122#art-3