Art. 2 · LEGGE 31 marzo 1980, n. 126

Art. 2

LEGGE 31 marzo 1980, n. 126

In vigore dal 6 set 1980
L'onere relativo all'erogazione del sussidio compete ai comuni di residenza dell'hanseniano. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono annualmente alla ripartizione dei finanziamenti previsti dalla presente legge tra i comuni interessati i quali iscrivono il fondo nel proprio bilancio di previsione. Limitatamente all'esercizio 1979 lo Stato rimborsa alle regioni la differenza tra il sussidio così come determinato nella presente legge e quello complessivamente erogato agli aventi diritto in base alle precedenti leggi nazionali e regionali. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni 1979, 1980 e successivi valutati in L. 4.375.000.000 (quattromiliarditrecentosettantacinquemilioni) fanno carico sullo stanziamento iscritto al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per gli anni finanziari medesimi, concernente il Fondo sanitario nazionale .
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