Art. 4
LEGGE 20 marzo 1980, n. 75
In vigore dal 22 mar 1980
Regolarizzazione delle posizioni contributive del personale
Per il personale in servizio alla data indicata nel primo comma dell' la quota di contributo previdenziale obbligatorio a carico degli iscritti sarà determinata dalle amministrazioni di appartenenza, con le modalità di cui al primo comma del successivo e dovrà essere obbligatoriamente recuperata in dodici rate mensili sul trattamento economico di attività.
Il debito non, recuperato, in tutto o in parte sul trattamento economico di attività, sarà recuperato in sede di liquidazione dell'indennità di buonuscita.
La quota di contributo previdenziale obbligatorio a carico del personale indicato nel precedente sarà computata in unica soluzione all'atto della riliquidazione dell'indennità di buonuscita, con le modalità di cui al successivo .
Al recupero di cui ai precedenti commi secondo e terzo provvedono direttamente le gestioni previdenziali interessate con trattenuta sugli importi comunque dovuti per indennità di buonuscita. Qualora ciò non si renda possibile le gestioni previdenziali potranno richiedere trattenute mensili sulla pensione spettante agli iscritti ed ai loro aventi causa, salva, in ogni altre caso, l'applicazione delle norme di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Il recupero delle quote di contributo sarà effettuate per i periodi di iscrizione alle gestioni previdenziali decorrenti dal 1 giugno 1969.
Le somme dovute a titolo di prestazione a norma del precedente e quelle dovute per contributi a norma del presente articolo non danno luogo a corresponsione di interessi.
Storico versioni
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