Art. 3 · LEGGE 20 marzo 1980, n. 75

Art. 3

LEGGE 20 marzo 1980, n. 75

In vigore dal 22 mar 1980
Riliquidazione dell'indennità di buonuscita Ai dipendenti dello Stato e delle amministrazioni autonome, per i quali l'ultimo giorno di servizio sia compreso nel periodo 1 giugno 1969-31 maggio 1979, ed al loro superstiti, l'indennità di buonuscita viene riliquidata a domanda integrando la base contributiva, computata nella determinazione dell'indennità corrisposta, dell'importo della tredicesima mensilità nei limiti di cui al precedente . Nei casi di ricongiunzione ai fini della indennità di buonuscita previsti delle norme in materia, la riliquidazione spetta anche se l'iscrizione alle gestioni previdenziali indicate nel primo comma dell' abbia avuto termine anteriormente al 1 giugno 1969, semprechè la cessazione definitiva dal servizio sia intervenuta nel periodo indicato nel comma precedente. La domanda di riliquidazione, redatta su apposito modulo approvato dagli enti previdenziali, va inoltrata, dal personale cessato dal servizio durante il periodo indicato nel precedente primo comma alla competente gestione previdenziale entro il termine perentorio di due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine si tiene conto della data di accettazione della raccomandata risultante dal timbro a data dell'ufficio postale. Sono fatte salve le domande presentate in applicazione del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1980-03-20;75#art-3