Art. 23 · LEGGE 20 marzo 1980, n. 75

Art. 23

LEGGE 20 marzo 1980, n. 75

In vigore dal 22 mar 1980
Entrata in vigore La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 marzo 1980 PERTINI COSSIGA - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: MORLINO
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