Art. 21 · LEGGE 20 marzo 1980, n. 75

Art. 21

LEGGE 20 marzo 1980, n. 75

In vigore dal 22 mar 1980
Personale degli enti soppressi Le disposizioni dell'articolo 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, si applicano a tutto il personale degli enti interessati ai provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma nonchè al personale comunque destinato ai ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, in base a leggi speciali. È data facoltà al personale destinato ad enti pubblici di optare, entro trenta giorni dalla comunicazione della proposta di assegnazione, per l'inquadramento nei ruoli speciali di cui al terzo comma del citato articolo 24-quinquies.
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