Art. 20 · LEGGE 20 marzo 1980, n. 75

Art. 20

LEGGE 20 marzo 1980, n. 75

In vigore dal 22 mar 1980
Indennità di buonuscita sui trattamenti provvisori I trattamenti economici corrisposti in via provvisoria in applicazione del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, si considerano ai fini del trattamento di previdenza, salvo conguaglio, sulla base dei criteri indicati nell'articolo 69 del decreto stesso. Le somme eventualmente corrisposte in più saranno recuperate sulla pensione in godimento.
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