Art. 2 · LEGGE 20 marzo 1980, n. 75

Art. 2

LEGGE 20 marzo 1980, n. 75

In vigore dal 22 mar 1980
Computo della tredicesima mensilità Con effetto dal 1 giugno 1979 al fine della liquidazione della indennità di buonuscita, la base contributiva di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, all'articolo 36, numero 1), della legge 14 dicembre 1973, numero 829, nonchè alle analoghe disposizioni previste in altri ordinamenti previdenziali del personale dello Stato e delle aziende autonome, comprende, per gli iscritti alle gestioni previdenziali disciplinate dalle disposizioni stesse, anche la tredicesima mensilità, ugualmente computata all'80 per cento, considerata con esclusione degli annessi assegni o indennità che non siano espressamente previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale. Dalla data indicata nel precedente comma, la tredicesima mensilità è assoggettata al contributo previdenziale obbligatorio nella misura stabilita dalle norme in materia.
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