Art. 16
LEGGE 20 marzo 1980, n. 75
In vigore dal 3 mar 1982
Determinazione delle riserve matematiche
L'ammontare delle riserve matematiche relative agli assegni vitalizi da trasferire ai sensi del precedente articolo 11 è determinato in relazione all'età del titolare e all'importo dell'assegno, riferiti alla data del 31 dicembre 1975, facendo uso delle tariffe approvate con decreto ministeriale del 27 gennaio 1964.
L'importo dell'assegno di cui al precedente comma è calcolato al netto delle eventuali ritenute, operate a norma di legge dagli istituti interessati per l'assistenza sanitaria.
I rapporti finanziari tra l'INPS e gli enti medesimi saranno regolamentati con il decreto di cui al terzo comma dell' della legge 29 aprile 1976, n. 177.
Storico versioni
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