Art. 14 · LEGGE 20 marzo 1980, n. 75

Art. 14

LEGGE 20 marzo 1980, n. 75

In vigore dal 22 mar 1980
Modalità di pagamento La corresponsione degli assegni vitalizi avviene dal 1 gennaio 1976 con le stesse modalità previste per l'erogazione delle pensioni sociali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1980-03-20;75#art-14