Art. 5 · LEGGE 13 marzo 1980, n. 70

Art. 5

LEGGE 13 marzo 1980, n. 70

In vigore dal 21 mar 1980
Ai componenti dei seggi che siano lavoratori dipendenti e che, possedendo solo il proprio reddito di lavoro non sono tenuti a presentare, a norma dell' lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione dei redditi consentito di comunicare l'ammontare dei compensi riscossi per le funzioni elettorali e della relativa ritenuta operata, al proprio datore di lavoro, affinchè questi ne tenga conto in sede di conguaglio di fine d'anno
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1980-03-13;70#art-5