Art. 3
LEGGE 6 marzo 1980, n. 54
In vigore dal 13 mar 1980
All'onere di lire 112.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione dalla spesa del Ministero del tesoro relativo all'anno finanziario 1980.
Il Ministro del tesoro e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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