Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 6 mar 1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 676, concernente la proroga al 31 dicembre 1980 dell'intervento finanziario dello Stato per lo svolgimento della linea Italia-Nord America Atlantico esercitata dalla società di navigazione "Italia" e per la linea Italia-India-Pakistan-Bangladesh esercitata dalla società di navigazione "Lloyd Triestino", e convertito in legge con le seguenti modificazioni: All': il primo comma è sostituito dal seguente: "La corresponsione, in scadenza il 31 dicembre 1979, del contributo di avviamento e della sovvenzione previsti dal primo comma dell'articolo 4 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, modificato dall'articolo 3 della legge 23 giugno 1977, n. 373, per l'esercizio, rispettivamente, del servizio Italia-Nord America Atlantico e della linea Italia-India-Pakistan-Bangladesh, e prorogata fino al 31 dicembre 1980."; il terzo comma è soppresso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 marzo 1980 PERTINI COSSIGA Visto, il Guardasigilli: MORLINO
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