Art. 1
1 / 1In vigore dal 6 mar 1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 675, concernente abrogazione del decreto-legge 3 ottobre 1968, n. 1007, convertito, con modificazioni, nella legge 19 novembre 1968, n. 1188, recante norme sul divieto dei rapporti economici con la Rhodesia del Sud e sul divieto di attività intese a promuovere la emigrazione verso la Rhodesia del Sud.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 5 marzo 1980
PERTINI
COSSIGA
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-03-05;39#art-1