Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 1 mar 1980
Nel primo e nel settimo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nel primo comma dell'articolo 32 e nell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole "trecentosessanta milioni" sono sostituite con le parole "quattrocentottanta milioni". Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dal 1 gennaio 1980. Per l'anno 1980 si considerano minori le imprese che nell'anno 1979 hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore a quattrocentottanta milioni, sempre che l'anno 1980 non sia compreso nel triennio di cui al sesto comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
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