Art. 15

Art. 15

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In vigore dal 1 mar 1980
L'articolo 18 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1978, n. 388, è sostituito dal seguente: "Agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi prodotti in franchi svizzeri nel territorio del comune di Campione d'Italia dai soggetti con domicilio fiscale nello stesso comune vanno computati in lire italiane sulla base di un tasso di cambio stabilito, per i periodi d'imposta 1980, 1981 e 1982, in lire 200 per ogni franco svizzero. Per i redditi di cui al comma precedente il debito di imposta è assolto in valuta svizzera per un ammontare determinato applicando all'importo in lire italiane, dovuto per l'imposta, il tasso di cambio di cui al comma precedente; dai soggetti che producono anche redditi in lire italiane l'ulteriore debito d'imposta è assolto in lire. Per i periodi d'imposta successivi al 1982 il tasso di cambio è stabilito entro il 31 dicembre 1982, per il triennio successivo, e così di triennio in triennio, dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, tenendo conto del tasso ufficiale di cambio Italia-Svizzera e del rapporto fra l'indice dei prezzi al consumo in Italia e l'analogo indice in Svizzera. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1980, relativamente ai redditi posseduti da tale data e alle dichiarazioni dei redditi da presentare nell'anno 1981. L'iscrizione nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia può essere richiesta soltanto da coloro che hanno effettivamente stabilito la loro dimora abituale nel comune". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 febbraio 1980 PERTINI COSSIGA - REVIGLIO Visto, il Guardasigilli: MORLINO
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