Art. 14

Art. 14

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In vigore dal 1 mar 1980
L'articolo 59 della legge 5 agosto 1978, n. 457, deve intendersi nel senso che le disposizioni in esso contenute si applicano agli interventi di recupero, definiti dall'articolo 31, con esclusione di quelli di cui alla lettera a) di quest'ultimo articolo, anche se realizzati in assenza o all'esterno delle zone di recupero di cui allo articolo 27 della legge stessa. Non si fa luogo al rimborso di imposte pagate nè a ripetizione di imposte rimborsate in dipendenza di dichiarazioni presentate o di accertamenti divenuti comunque definitivi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
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