Art. 12
12 / 13Disposizioni finali e transitorie
In vigore dal 11 mar 1980
Le norme delegate provvedono, secondo quanto disposto dagli articoli precedenti:
a) agli adeguamenti conseguenti per quanto concerne gli organi di governo delle università ed il Consiglio universitario nazionale e relativa durata, in relazione al nuovo assetto del personale docente previsto dalla presente legge, secondo criteri analoghi a quelli stabiliti nell'articolo precedente per l'elezione del rettore;
b) ad adeguare altre disposizioni della legislazione vigente al nuovo ordinamento, anche precedentemente all'emanazione del testo unico di cui al secondo comma dell';
c) ad applicare al personale medico della facoltà di medicina, che esplica attività assistenziali, ivi compresi coloro che saranno inquadrati nel ruolo dei ricercatori, le norme relative ai diritti e ai doveri, per quanto concerne l'assistenza del personale del Servizio sanitario nazionale previsto dall'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in quanto compatibili, fatte salve le norme sullo stato giuridico del personale universitario;
d) all'abrogazione degli ultimi due commi dell'articolo 19 della legge 18 marzo 1958, n. 349, come sostituiti dall'articolo 23 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, nonché di ogni altra disposizione che consenta comunque di assumere o utilizzare a qualsiasi titolo personale non previsto nella presente legge; in caso di violazione di tale divieto, le spese comunque derivanti a carico dei bilanci universitari saranno poste solidalmente a carico di quanti abbiano concorso ad instaurarle;
e) a consentire la conservazione degli incarichi di insegnamento non soggetti a stabilizzazione fino allo espletamento della seconda tornata dei concorsi a professore associato, al fine di garantire la conservazione degli insegnamenti attivati e del livello di funzionamento delle facoltà;
f) ad equiparare il periodo trascorso all'estero per incarichi di insegnamento universitario o per ricerche presso qualificati centri di ricerca, attestato con decreto adottato di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione, degli affari esteri e della ricerca scientifica, ad analoghi periodi svolti presso atenei italiani, ai fini della ricostruzione e sviluppo di carriera, e, previo parere conforme del Consiglio universitario nazionale, ai fini dell'inquadramento nei ruoli previsti dalla presente legge; a prevedere la stessa equiparazione, per i medesimi fini, per i periodi di attività di ricerca svolti presso l'Istituto universitario europeo con sede in Firenze, nonché nei ruoli degli istituti pubblici di ricerca di cui alla tabella VI allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70;
g) a consentire analoga equiparazione per coloro che hanno ottenuto un incarico di insegnamento presso università italiane ed hanno dovuto rinunciarvi per svolgere attività di insegnamento presso università di Paesi in via di sviluppo nel quadro della cooperazione internazionale, ai sensi della legge 15 dicembre 1971, n. 1222 e della legge 9 febbraio 1979, n. 38;
h) a far decorrere gli effetti giuridici degli inquadramenti in ruolo, previsti dalla presente legge, dal momento dell'entrata in vigore delle relative norme delegate per coloro che, beneficiando delle disposizioni previste per la prima applicazione della presente legge, superano il primo giudizio di idoneità;
i) a consentire, ai sensi delle leggi vigenti, il riconoscimento, ai fini del pensionamento, del trattamento di quiescenza e previdenza, e, in analogia con le norme generali sul pubblico impiego, eventualmente anche della carriera, dei periodi di servizio effettivamente prestato nelle università da coloro che sono inquadrati nei ruoli sulla base delle disposizioni della presente legge;
l) ad assicurare ai dipendenti di ruolo degli enti pubblici di sperimentazione e ricerca, contemplati nella tabella VI, annessa alla legge 20 marzo 1975, n. 70, che conseguano la nomina nei ruoli di cui alla presente legge, la conservazione dello stipendio in godimento all'atto della nomina, se maggiore di quello spettante nella nuova posizione, prevedendo il graduale riassorbimento della differenza nei successivi miglioramenti per progressione normale dello stipendio medesimo;
m) ad esentare dall'obbligo dell'impegno a tempo pieno, fino alla scadenza del loro mandato e comunque non oltre un triennio, i docenti investiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, degli incarichi accademici di rettore e preside;
n) ad estendere, con gli stessi criteri di gradualità ed entro i medesimi limiti di tempo, la disciplina delle incompatibilità prevista alla lettera d) del precedente anche ai professori incaricati stabilizzati, agli assistenti del ruolo ad esaurimento, ai ricercatori.
Per gli assistenti ed i ricercatori sarà previsto il collocamento in aspettativa. Gli incaricati stabilizzati saranno sospesi dall'incarico, fermo restando il diritto a partecipare ai giudizi di idoneità di cui al quinto comma dell'. Gli incaricati stabilizzati per i quali la situazione di incompatibilità viene a cessare prima dell'espletamento della seconda tornata dei giudizi di idoneità di cui all', hanno diritto a riprendere sino a tale scadenza l'insegnamento per il quale siano incaricati;
o) a rivedere il trattamento economico dei professori "ordinari e straordinari, in relazione alla graduale attuazione delle norme di cui alle lettere b), c) e d) del primo comma dell'; a determinare il trattamento dei professori associati e dei ricercatori, tenendo conto delle attribuzioni e dei compiti loro assegnati dalla presente legge; a stabilire, inoltre, in relazione all'introduzione del regime differenziato del rapporto di servizio a tempo pieno e a tempo definito, una disciplina di attuazione e transitoria per il mantenimento del trattamento economico dell'ultima classe di stipendio da parte dei professori universitari che ne usufruiscono alla data di entrata in vigore delle norme delegate;
p) a prevedere, per i professori ordinari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli che saranno inquadrati in ruolo a seguito di concorsi già banditi alla stessa data, il collocamento fuori ruolo, a richiesta, dopo il compimento del 65° anno di età con decorrenza dal 1 novembre successivo e il pensionamento cinque anni dopo il collocamento fuori ruolo senza pregiudizio per gli aspetti economici e previdenziali; e a prevedere, per i professori ordinari che saranno inquadrati in ruolo a seguito di concorsi ulteriori, il collocamento fuori ruolo a decorrere dall'anno accademico successivo al compimento del 65° anno di età, e il pensionamento cinque anni dopo il collocamento fuori ruolo; i professori associati sono collocati a riposo il 1 novembre successivo al compimento del 65° anno di età;
q) a disporre, per quanto riguarda i docenti a titolo privato, stante l' della legge 30 novembre 1970, n. 924, il mantenimento delle norme di legge riguardanti l'esercizio della libera docenza, per coloro che, già in possesso, ne abbiano ottenuto la conferma, ai sensi delle norme anteriormente in vigore;
r) a stabilire che i docenti e i ricercatori universitari che intendono passare ad altre amministrazioni statali o pubbliche siano posti in aspettativa sino al giudizio sul periodo di prova richiesto per l'accesso alla nuova amministrazione. Tale aspettativa è esclusa da ogni computo ai fini economici e giuridici;
s) a riordinare il ruolo dei tecnici laureati e gli altri ruoli del personale tecnico non docente determinandone competenze e mansioni;
t) a prevedere che sino all'espletamento della prima tornata dei giudizi di idoneità per professore associato, in deroga a quanto disposto dall', ultimo comma, i posti di insegnamento rimasti vacanti per qualsiasi ragione possano essere conferiti per supplenza esclusivamente a professori ordinari e straordinari ovvero a professori incaricati stabilizzati. Il decreto delegato stabilirà le modalità di conferimento dei predetti insegnamenti nonché le forme e l'ammontare delle relative indennità;
u) alla ulteriore disciplina, anche transitoria, necessaria od opportuna in conseguenza dell'attuazione della presente legge.
Le norme delegate prevedono particolari modalità per l'attribuzione degli insegnamenti nelle accademie militari e negli altri istituti di formazione e specializzazione per gli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato e nelle facoltà di nuova istituzione, e nelle scuole dirette a fini speciali per attività didattiche teorico-pratiche connesse a specifici insegnamenti professionali.
Tutte le designazioni elettive previste dalla presente legge o dalle norme delegate avvengono a voto limitato.
Ogni avente diritto potrà votare per non più di un terzo dei nominativi da designare. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.
Entro il termine di cui al secondo comma dell' il Governo è delegato ad emanare norme per rivedere gli ordinamenti degli osservatori astronomici, astrofisico e vesuviano, delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di perfezionamento e di specializzazione, tenendo conto per queste ultime dell'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca.
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