Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 17 feb 1980
Restano salvi gli atti ed i provvedimenti adottati dalle autorità amministrative ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto-legge 17 ottobre 1979, n. 505. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 febbraio 1980 PERTINI COSSIGA - MORLINO - NICOLAZZI - ROGNONI Visto, il Guardasigilli: MORLINO
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